{"id":19795,"date":"2022-04-08T14:42:04","date_gmt":"2022-04-08T12:42:04","guid":{"rendered":"https:\/\/p-hjf02p.project.space\/cgc\/"},"modified":"2025-02-03T15:09:25","modified_gmt":"2025-02-03T14:09:25","slug":"cgc","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/live.p-hjf02p.project.space\/it\/cgc\/","title":{"rendered":"CGC"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"19795\" class=\"elementor elementor-19795 elementor-7822\" data-elementor-post-type=\"page\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-1494452 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"1494452\" data-element_type=\"section\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-f4ce3cb\" data-id=\"f4ce3cb\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6501a9d elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"6501a9d\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-heading-title elementor-size-xl\">Condizioni Generali di Contratto<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-309b1f3 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"309b1f3\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"mid middle spacer-top\">\n<div class=\"col-xs-12\">\n<div class=\"paragraph\">\n<h2>I. Offerta e dati dell\u2019ordinante<\/h2>\nLe offerte sono sempre non vincolanti.\n\nI documenti associati all\u2019offerta quali figure, disegni, pesi e dimensioni sono solo minimamente decisivi nella misura in cui non sono definiti espressamente come vincolanti. Il fornitore si riserva i diritti di propriet\u00e0 e di autore sulle stime dei costi, sui disegni e su altri documenti, non \u00e8 possibile renderli accessibili a terzi. Il fornitore \u00e8 tenuto a rendere accessibili a terzi i progetti, definiti come riservati dall\u2019acquirente, solo previo consenso di quest\u2019ultimo.\n\nL\u2019ordinante si assume la responsabilit\u00e0 per i dati da lui prodotti e i documenti e gli ordini forniti.\n<h2>II. Volume della consegna<\/h2>\nPer il volume della consegna risulta decisiva la conferma scritta dell\u2019ordine del fornitore, in caso di un\u2019offerta del fornitore con vincolo temporale e accettazione nei termini previsti, l\u2019offerta se la conferma dell\u2019ordine non \u00e8 tempestiva. Le restrizioni accessorie e le modifiche necessitano della conferma scritta del fornitore\n<h2>III. Determinazione del prezzo e pagamento<\/h2>\n<ol>\n \t<li>I prezzi sono validi franco fabbrica, imballaggio escluso. L\u2019imballaggio non viene ritirato.<\/li>\n \t<li>I pagamenti devono essere saldati entro il termine concordato franco ufficio pagamenti del fornitore.<\/li>\n \t<li>La sospensione dei pagamenti o l\u2019addebito dovuto ad eventuali domande riconvenzionali dell\u2019ordinante contestate dal fornitore non sono applicabili.<\/li>\n \t<li>In caso di ritardi nel pagamento, se non emergono spese maggiori, si calcolano EUR 2,50 per ogni sollecito inviato.<\/li>\n<\/ol>\n<h2>IV. Tempi di consegna<\/h2>\n<ol>\n \t<li>I termini di consegna necessitano di un accordo scritto. Qualora il termine non venga rispettato e si incorra in un posticipo da concordarsi, l\u2019ordinante \u00e8 autorizzato al recesso.<\/li>\n \t<li>Il termine di consegna \u00e8 rispettato se la merce ha lasciato la fabbrica entro il suo scadere o \u00e8 comunicata la disponibilit\u00e0 alla consegna.<\/li>\n \t<li>Il termine di consegna si estende, in modo commisurato, in caso di misure nell\u2019ambito di azioni sul lavoro, in particolare scioperi o blocchi e in caso di presenza di ostacoli non previsti che non rientrano nella volont\u00e0 del fornitore nella misura in cui tali ostacoli influenzino sensibilmente e chiaramente il completamento e la consegna della merce. Tale condizione vale anche se tali condizioni si verificano presso i subfornitori. Le condizioni delineate non devono nemmeno essere sostenute dal fornitore se si verificano durante un ritardo gi\u00e0 in corso. Inizio e fine di tali ostacoli, in casi importanti, vengono tempestivamente comunicati all\u2019ordinante dal fornitore.<\/li>\n \t<li>Se l\u2019ordinante fa dimostrabilmente fronte a danni a causa di un ritardo nato in seguito a una negligenza del fornitore, \u00e8 autorizzato, in seguito all\u2019intimazione del fornitore ad esclusione di altre rivendicazioni, a richiedere un risarcimento. Per ogni settimana piena di ritardo ammonta a 1\/2%, in toto ma al massimo al 5% del valore di quel componente della fornitura completa che non \u00e8 possibile utilizzare in tempo o contrattualmente a causa del ritardo.<\/li>\n \t<li>Se la spedizione avviene in ritardo per volere dell\u2019ordinante, a partire da un mese dalla notifica della disponibilit\u00e0 alla consegna e per ogni mese, gli verranno addebitati i costi risultanti dallo stoccaggio presso lo stabilimento del fornitore, pari almeno all\u20191\/2% dell\u2019importo della fattura. Il fornitore \u00e8 tuttavia autorizzato, dopo aver fissato un termine adeguato ma con decorso infruttuoso, a disporre diversamente dell\u2019oggetto di consegna e di fornire all\u2019ordinante un termine esteso commisurato.<\/li>\n \t<li>Il rispetto del termine di consegna presuppone l\u2019adempimento degli obblighi contrattuali dell\u2019ordinante.<\/li>\n<\/ol>\n<h2>V. Trasferimento del rischio e ricezione<\/h2>\n<ol>\n \t<li>Il rischio viene trasferito all\u2019ordinante entro la spedizione dei componenti e addirittura anche se vengono eseguite consegne parziali o il fornitore ha assunto ancora altre prestazioni, ad esempio i costi di spedizione o il trasporto e l\u2019installazione. Se non diversamente concordato, la spedizione viene assicurata a spese dell\u2019ordinante da parte del fornitore contro furto, rottura, trasporto, danni da incendio e d\u2019acqua ed altri rischi assicurabili.<\/li>\n \t<li>Qualora la spedizione subisca ritardi a causa di condizioni che l\u2019ordinante deve sostenere, il rischio viene trasferito all\u2019ordinante dal giorno della disponibilit\u00e0 alla consegna; tuttavia, il fornitore \u00e8 tenuto, su richiesta e a spese dell\u2019ordinante ad attivare le polizze assicurative che\nrichiede.<\/li>\n \t<li>Gli oggetti forniti, anche se presentano difetti secondari, devono essere ritirati dall\u2019ordinante fermo restando i diritti del paragrafo VII.<\/li>\n \t<li>Sono consentite consegne parziali.<\/li>\n<\/ol>\n<h2>VI. Riserva di propriet\u00e0<\/h2>\n<ol>\n \t<li>Fino all\u2019adempimento di tutte le richieste (inclusi tutti i saldi esigibili a richiesta dal conto corrente) che competono ora o in futuro al fornitore, per qualsivoglia motivo giuridico, nei confronti dell\u2019ordinante, la merce rimane di propriet\u00e0 del fornitore (in caso di pagamento tramite assegno o cambiali fino al completo pagamento in contanti, anche con dilazione). La modifica o la conversione avvengono sempre per il fornitore come produttore, tuttavia senza alcun obbligo per lui. Se la (co)propriet\u00e0 del fornitore si annulla per associazione, si concorda fin da ora che la (co)propriet\u00e0 dell\u2019ordinante del prodotto unico passa al fornitore in proporzione al valore (valore fatturato). L\u2019ordinante custodisce la (co)propriet\u00e0 del fornitore con la cura di un commerciale ordinario. La merce, per cui al fornitore spetta la (co)propriet\u00e0, viene definita di seguito come merce sottoposta a riservato dominio.<\/li>\n \t<li>L\u2019ordinante \u00e8 autorizzato ad elaborare e ad alienare la merce sottoposta a riservato dominio nelle transazioni commerciali conformi. Le ipoteche o le cessioni in garanzia non sono consentite. L\u2019ordinante deve permettere al fornitore e ai suoi incaricati di accedere al luogo di consegna della merce. Le richieste derivanti dalla rivendita o da un altro motivo giuridico in riferimento alla merce sottoposta a riservato dominio (inclusi tutti i saldi esigibili a richiesta dal conto corrente) vengono completamente cedute dall\u2019ordinante al fornitore fin da ora per motivi di sicurezza. L\u2019ordinante \u00e8 tenuto, su richiesta del fornitore, a indicare al fornitore tutti i dati necessari per il trasferimento delle richieste, a fornirgli la documentazione corrispondente e a comunicare la cessione ai debitori. Il fornitore autorizza l\u2019ordinante in modo revocabile a trasferire, a proprio nome, le richieste cedute al fornitore stesso per la fattura corrispondente.<\/li>\n \t<li>In caso di accesso di terzi alla merce sottoposta a riservato dominio, l\u2019ordinante indicher\u00e0 la propriet\u00e0 del fornitore inviando una notifica immediata. I costi e i danni sono a carico dell\u2019ordinante.<\/li>\n \t<li>In caso di comportamento non conforme ai termini del contratto da parte dell\u2019ordinante, in particolare in caso di ritardi dei pagamenti, il fornitore \u00e8 autorizzato,a.) a revocare l\u2019autorizzazione alla vendita o alla modifica o al montaggio della merce sottoposta a riservato dominio e per il trasferimento delle richieste cedute al fornitore\n\nb.) a ritirare la merce sottoposta a riservato dominio\n\nc.) a richiedere la cessione di eventuali rivendicazioni dell\u2019ordinante rispetto a terzi. Nel ritiro e nel pignoramento della merce sottoposta a riservato dominio da parte del fornitore non sussiste il recesso dal contratto.<\/li>\n \t<li>Se il valore delle garanzie esistenti per il fornitore supera le richieste del fornitore, non solo temporaneamente, di oltre il 25% totale, su richiesta il fornitore autorizza le garanzie, a sue discrezione, nella somma corrispondente.<\/li>\n<\/ol>\n<h2>VII. Responsabilit\u00e0 per difetti della consegna<\/h2>\nPer i difetti, tra cui rientra anche la mancanza delle caratteristiche garantite, il fornitore risponde come indicato di seguito:\n<ol>\n \t<li>Tutti i componenti o servizi devono essere migliorati, riconsegnati o riforniti gratuitamente, a discrezione del fornitore, se, entro 12 mesi dal giorno di trasferimento del rischio (senza considerare la durata operativa) diventano inutilizzabili a causa di una condizione antecedente al trasferimento del rischio, in particolare a causa di un modello costruttivo difettoso, un materiale di scarsa qualit\u00e0 o un\u2019esecuzione errata o se la loro utilit\u00e0 \u00e8 stata sensibilmente compromessa. Il rilevamento di tali difetti deve essere comunicato tempestivamente al fornitore.<\/li>\n \t<li>L\u2019ordinante deve attenersi agli obblighi contrattuali, in particolare alle condizioni di pagamento concordate. Se viene invocata una regolarizzazione, i pagamenti dell\u2019ordinante possono essere trattenuti in un\u2019unica soluzione, commisurati ai difetti verificatisi. Se, tuttavia, il contratto rientra nell\u2019esercizio della sua attivit\u00e0 commerciale, l\u2019ordinante pu\u00f2 trattenere i pagamenti solo se viene invocata una regolarizzazione tramite la cui autorizzazione non sussistono pi\u00f9 dubbi al riguardo.<\/li>\n \t<li>Per la correzione dei difetti, l\u2019ordinante deve garantire al fornitore il tempo e le opportunit\u00e0 necessarie in via equitativa. In caso di rifiuto, il fornitore \u00e8 esonerato dalla responsabilit\u00e0 per difetti.<\/li>\n \t<li>Se il fornitore lascia trascorrere un tempo di proroga commisurato senza correggere il difetto, l\u2019ordinante pu\u00f2 richiede la rescissione del contratto (azione redibitoria) o la diminuzione del compenso (riduzione).<\/li>\n \t<li>In tutti i casi, il diritto dell\u2019ordinante di esercitare rivendicazioni sui difetti, cade in prescrizione in 12 mesi dal momento del reclamo. Se, durante tale termine, non viene raggiunto un accordo, il fornitore e l\u2019ordinante possono concordare un\u2019estensione del termine di prescrizione.<\/li>\n \t<li>La responsabilit\u00e0 per difetti non si riferisce solamente all\u2019usura naturale, nemmeno a danni che si verificano dopo il trasferimento del rischio in seguito a trattamento errato o negligente, eccessiva sollecitazione, strumenti non idonei, interventi costruttivi errati, motivo costruttivo non idoneo e influssi chimici, elettrochimici oppure elettrici che non previsti dopo il contratto.<\/li>\n \t<li>Gli interventi di modifica e di riparazione eseguiti in modo non conforme da parte dell\u2019ordinante o di terzi annullano la responsabilit\u00e0 per le conseguenze risultanti.<\/li>\n \t<li>Il termine di garanzia per le migliorie ammonta a 3 mesi, per le forniture sostitutive o per i servizi sostitutivi a 6 mesi. Per il volume di fornitura \u00e8 valido almeno fino allo scadere del termine originario di garanzia. Il termine per la responsabilit\u00e0 per difetti si estende della durata dell\u2019interruzione di esercizio che implica che le migliorie, le forniture sostitutive o i servizi sostitutivi diventano necessari per quei pezzi che non possono essere azionati adeguatamente a causa dell\u2019interruzione.<\/li>\n \t<li>Le disposizioni sui termini di garanzia al punto 1.5 e 8 non valgono se la legge prescrive termini pi\u00f9 estesi.<\/li>\n \t<li>Sono escluse ulteriori rivendicazioni dell\u2019ordinante nei confronti del fornitore e dei relativi strumenti di adempimento, in particolare una rivendicazione di risarcimento danni che non sono riportati dall\u2019oggetto di fornitura stesso. Tale condizione non vale nella misura in cui sar\u00e0 inevitabilmente garantito in casi di dolo, grave negligenza o mancanza di propriet\u00e0 garantite.<\/li>\n \t<li>I punti 1-10 valgono per le rivendicazioni dell\u2019ordinante per miglioria, fornitura sostitutiva o risarcimento danni che sono scaturite dalle proposte o dalla consulenza che seguono il quadro del contratto o dalla violazione delle prescrizioni secondarie contrattuali.<\/li>\n<\/ol>\n<h2>VIII. Responsabilit\u00e0 per prescrizioni secondarie<\/h2>\nQualora, a causa della negligenza del fornitore, l\u2019oggetto fornito non possa essere utilizzato contrattualmente dall\u2019ordinante in seguito ad esecuzione tralasciata o errata di proposte e consulenze avvenute prima o dopo la stipula contrattuale e di altre prescrizioni secondarie contrattuali \u2013 in particolare istruzioni per l\u2019uso e la manutenzione dell\u2019oggetto di fornitura, ad esclusione di altre rivendicazioni dell\u2019ordinante, vigono i regolamenti dei paragrafi VII e IX.\n<h2>IX. Diritto dell\u2019ordinante al recesso<\/h2>\n<ol>\n \t<li>L\u2019ordinante pu\u00f2 recidere dal contratto se, infine, il fornitore non \u00e8 in grado di fornire l\u2019intera prestazione prima del trasferimento del rischio. Lo stesso vale in caso di incapacit\u00e0 del fornitore. L\u2019ordinante pu\u00f2 recidere dal contratto anche se, in caso di ordine di oggetti della stessa natura, l\u2019esecuzione di un pezzo della consegna diventa impossibile in base al numero e presenta un interesse legittimo al rifiuto di una consegna parziale; in caso contrario, l\u2019ordinante pu\u00f2 richiedere una riduzione corrispondente della sua contropartita.<\/li>\n \t<li>Se, ai sensi del paragrafo IV delle condizioni di fornitura, si verifica una perdita del servizio e l\u2019ordinante concede al fornitore in ritardo una proroga commisurata con la dichiarazione espressa che, al termine di tale termine, rifiuter\u00e0 l\u2019accettazione del servizio e, se il termine non viene rispettato, l\u2019ordinante sar\u00e0 autorizzato al recesso.<\/li>\n \t<li>Se si verifica un\u2019impossibilit\u00e0 durante il ritardo dell\u2019accettazione o a causa di negligenza dell\u2019ordinante, questo rimane tenuto alla contropartita.<\/li>\n \t<li>L\u2019ordinante dispone, inoltre, di un diritto di recesso se il fornitore lascia trascorre, in modo infruttuoso, per sua negligenza una proroga a lui commisurata per la miglioria o la consegna sostitutiva in riferimento a un difetto da lui sostenuto ai sensi delle condizioni di fornitura. Il diritto di recesso dell\u2019ordinante sussiste anche in caso di impossibilit\u00e0 o incapacit\u00e0 di miglioramento o fornitura sostitutiva da parte del fornitore.<\/li>\n \t<li>Sono escluse, per quanto previsto di legge, tutte le altre rivendicazioni successive dell\u2019ordinante, in particolare su azione redibitoria, revoca o riduzione e su risarcimento danni di qualsiasi genere e, addirittura, anche di quei danni che non sono riportati dall\u2019oggetto di fornitura stesso.<\/li>\n<\/ol>\n<h2>X. Diritto del fornitore al recesso<\/h2>\nIn caso di eventi imprevisti ai sensi del paragrafo IV delle condizioni di fornitura, se modificano sensibilmente l\u2019importanza economica o il contenuto della prestazione o influenzano sensibilmente l\u2019attivit\u00e0 del fornitore e il contratto viene adattato adeguatamente in caso di impossibilit\u00e0 dell\u2019esecuzione che si presenta a posteriori.\nSe tale condizione non \u00e8 sostenibile economicamente, il fornitore al diritto di rescindere dal contratto in toto o parzialmente. Le rivendicazioni al risarcimento danni dell\u2019ordinante non sussistono a causa di un tale recesso.\nQualora il fornitore desideri fare uso del diritto di recesso, deve comunicarlo tempestivamente all\u2019ordinante riconoscendo le conseguenze dell\u2019evento e, addirittura, anche se, innanzitutto, con l\u2019ordinante era stata concordata un\u2019estensione del termine di consegna.\n<h2>XI. Foro competente<\/h2>\nPer tutte le controversie risultanti dal rapporto contrattuale incl. quelli per assegni e cambiali, se l\u2019ordinante \u00e8 un agente commerciale registrato, una persona giuridica del diritto pubblico o un fondo speciale giuridico pubblico, presentare la causa presso il tribunale competente per la sede del fornitore. Il fornitore \u00e8 anche autorizzato a presentare una causa presso la sede dell\u2019ordinante. Per i rapporti contrattuali vige il diritto tedesco.\n<ol>\n \t<li>Per i tubi di trasmissione e per raddrizzatori e per i condensatori a vuoto, il tempo di garanzia ammonta a 2.000 ore lavorative max. 6 mesi dopo la consegna.<\/li>\n \t<li>Gli scostamenti dalle presenti disposizioni possono essere convalidati solo previo consenso del fornitore.<\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-b786660 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"b786660\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-75a6a41\" data-id=\"75a6a41\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Condizioni Generali di Contratto I. 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